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Per Aspera Ad Veritatem n.20
ONU - Bozza di Convenzione globale in materia di terrorismo internazionale presentata dall'India in data 28 agosto 2000 (stralcio)




Gli Stati Parte della presente Convenzione,

Ricordando le convenzioni internazionali esistenti concernenti i vari aspetti del problema del terrorismo internazionale ed in particolare la Convenzione relativa alle infrazioni e ad altri atti compiuti a bordo di aeromobili (Tokyo, 14.9.1963); la Convenzione per la repressione del sequestro di aeromobili (L'Aja, 16.12.1970); la Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile (Montreal, 23.9.1971); la Convenzione sulla prevenzione e sulla repressione dei reati commessi nei confronti di individui che godono di protezione internazionale, ivi compreso il personale diplomatico (Assemblea Generale dell'ONU, 14.12.1973); la Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi (Assemblea Generale dell'ONU, 17.12.1979); la Convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare (Vienna, 3.3.1980); il Protocollo (integrativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile) per la repressione degli atti di violenza negli aeroporti che servono l'aviazione civile internazionale (Montreal, 24.2.1988); la Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (Roma, 10.3.1988); il Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale (Roma, 10.3.1988): la Convenzione sulla apposizione di contrassegni sugli esplosivi al plastico ai fini della loro individuazione (Montreal, 1.3.1991); la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici dinamitardi (Assemblea Generale dell'ONU, 15.12.1997); la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (Assemblea Generale dell'ONU, 9.12.1999);
Ricordando inoltre la Risoluzione n. 49/60 adottata il 9.12.1994 dall'Assemblea Generale dell'ONU e l'annessa Dichiarazione sulle misure per la repressione del terrorismo internazionale;
Ricordando altresì la Risoluzione n. 51/20 adottata il 17.12.1996 dall'Assemblea Generale dell'ONU e l'annessa Dichiarazione integrativa alla Dichiarazione del 1994 sulle misure per la repressione del terrorismo internazionale;
Profondamente preoccupati per l'escalation mondiale degli atti di terrorismo in tutte le loro forme, che mettono a repentaglio o stroncano vite innocenti, costituiscono un rischio per le libertà fondamentali e ledono gravemente la dignità degli esseri umani;
Ribadendo la condanna inequivocabile di tutti gli atti, metodi e pratiche di terrorismo in quanto criminali ed ingiustificabili, ovunque e da chiunque commessi, ivi compresi quelli che minano le relazioni amichevoli tra Stati e popoli e minacciano l'integrità territoriale e la sicurezza degli Stati;
Riconoscendo che atti, metodi e pratiche di terrorismo costituiscono una grave violazione delle finalità e dei principi delle Nazioni Unite in grado di minacciare la pace e la sicurezza internazionali, di minare le relazioni amichevoli tra Stati, di ostacolare la cooperazione internazionale e di ledere i diritti umani, le libertà fondamentali nonché i fondamenti democratici di una società;
Riconoscendo inoltre che il finanziamento, la pianificazione e l'istigazione a compiere atti di terrorismo sono attività contrarie alle finalità ed ai principi delle Nazioni Unite e che gli Stati Parte hanno il dovere di perseguire penalmente chi si sia reso responsabile di tali atti;
Convinti che la repressione degli atti di terrorismo internazionale, tra cui anche quelli compiuti o sostenuti da Stati, direttamente o indirettamente, sia essenziale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nonché della sovranità e della integrità territoriale degli Stati;
Consapevoli della necessità di una Convenzione onnicomprensiva in materia di terrorismo internazionale;
Hanno deciso di adottare provvedimenti efficaci per prevenire gli atti di terrorismo e per assicurare che i responsabili di detti atti non sfuggano alla giustizia ed alla pena, garantendo l'estradizione o la celebrazione dei processi penali e, a tal fine, concordano quanto segue:

Art. 1
Ai fini della presente Convenzione:
1. Per "struttura di Stato o di Governo" si intende qualsiasi struttura o mezzo logistico permanenti o provvisori utilizzati o occupati da rappresentanti di uno Stato, membri di Governo, parlamentari o magistrati o da impiegati o funzionari di uno Stato o da qualsiasi altra autorità o organismo pubblico o da funzionari di un'organizzazione infra-governativa, in connessione con le loro funzioni ufficiali.
2. Per "Forze militari di uno Stato" si intendono le Forze Armate di uno Stato che siano organizzate, addestrate ed equipaggiate sulla base di leggi interne e che abbiano come obiettivo primario la difesa o la sicurezza nazionali, nonché le persone che operano in supporto di suddette Forze Armate, che da esse dipendono formalmente sotto il profilo del comando, del controllo e della responsabilità.
3. Per "infrastruttura" si intende qualsiasi struttura di proprietà pubblica o privata che fornisca o distribuisca servizi di pubblica utilità quali acqua, sistema fognario, elettricità, carburante o comunicazioni, oltre ai servizi bancari, alle telecomunicazioni ed alle reti per la diffusione di informazioni.
4. Per "luogo di uso pubblico" si intendono quelle parti di qualsiasi edificio, terra, strada, corso d'acqua o altro spazio accessibili o aperte al pubblico, sia continuativamente che periodicamente o occasionalmente, e comprendono qualsiasi luogo commerciale, d'affari, culturale, storico, scolastico, religioso, governativo, ludico, ricreativo o analogo accessibile o aperto al pubblico.
5. Per "sistema dei trasporti pubblici" si intende qualsiasi struttura, mezzo logistico e strumento di proprietà pubblica o privata utilizzati per i servizi pubblici disponibili per il trasporto di persone o merci.

Art. 2
1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque, con qualsivoglia mezzo, illecitamente e intenzionalmente, compie un atto finalizzato a causare:
(a) la morte o gravi lesioni personali ad un qualsiasi individuo; o
(b) gravi danni a una struttura dello Stato o del Governo, ad un sistema di trasporti pubblici, sistema di comunicazioni o infrastruttura, con l'intento di provocare ampia distruzione di tale luogo, struttura o sistema, o nel caso in cui gli esiti di tale distruzione provochino o possano presumibilmente provocare ingenti perdite economiche, quando lo scopo di tale atto è, per sua natura o per il contesto in cui si svolge, quello di intimidire una popolazione o di costringere un Governo o una struttura internazionale a fare o astenersi dal fare un qualsiasi atto.
2. Commette un reato chiunque tenti di perpetrare un reato o partecipi in qualità di complice all'esecuzione di un reato come specificato nel par. 1.
3. Inoltre commette un reato chiunque:
(a) organizza, dirige o istiga altri all'esecuzione di un reato come specificato nei par. 1 e 2; o
(b) svolge attività di favoreggiamento o consulenza circa l'esecuzione di tale reato; o
(e) contribuisce in qualsiasi modo all'esecuzione di uno o più reati di cui ai par. 1, 2, 3 (a) da parte di un gruppo di persone che agiscono con un fine comune; tale contributo deve essere intenzionale e rispondere sia allo scopo di realizzare l'attività criminosa del gruppo, o le finalità del gruppo, o essere effettuato nella consapevolezza dell'intenzione del gruppo di compiere il reato o i reati di cui sopra.

Art. 3
La presente Convenzione non si applica nel caso in cui il reato venga commesso all'interno di un unico Stato, il presunto autore sia un cittadino di tale Stato e si trovi nel territorio di tale Stato e nessun altro Stato abbia titolo, ai sensi dell'articolo 6 par. 1 o art. 6 par. 2, ad esercitare la propria giurisdizione, fatta eccezione per i casi in cui trovano applicazione le norme previste dagli articoli da 10 a 22.

Art. 4
Qualora necessario, ciascuno Stato Parte deve adottare le seguenti misure:
(a) stabilire se i reati previsti dall'Articolo 2 possano essere considerati reati penali in base alla propria legislazione nazionale;
(b) rendere punibili tali reati con pene proporzionate alla natura degli stessi.

Art. 5
Ogni Stato Parte deve adottare i necessari provvedimenti, ivi compresi e ove necessari, nuovi provvedimenti normativi a livello nazionale, al fine di garantire che nessun atto criminale considerato nella presente Convenzione sia in alcun caso giustificabile in base a considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o simile.

Art. 6
1. Ogni Stato Parte deve adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dall'Articolo 2 nei seguenti casi:
(a) quando il reato è commesso nel territorio di quello Stato o a bordo di una nave o di un aereo registrati in quello Stato;
(b) quando il presunto autore del reato è un cittadino di quello Stato o una persona che risiede abitualmente sul suo territorio;
(c) quando il reato è commesso integralmente o parzialmente al di fuori del suo territorio, se gli effetti del comportamento, o gli effetti che si intendono ottenere, costituiscono o provocano all'interno del suo territorio l'esecuzione di un reato ai sensi dell'articolo 2.
2. Uno Stato può inoltre stabilire la propria giurisdizione su qualsiasi reato quando esso viene compiuto:
(a) da un apolide la cui residenza abituale è in quello Stato; o
(b) nei confronti di un cittadino di quello Stato; o
(c) contro una struttura dello Stato o governativa all'estero, comprese le ambasciate o altre sedi diplomatiche o consolari di tale Stato; o
(d) con il fine di obbligare quello Stato a fare o ad astenersi dal fare un qualsiasi atto;
(e) a bordo di una nave o aeromobile gestiti dal Governo di quello Stato.
3. Ogni Stato Parte deve adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati menzionati dall'art. 2 nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul suo territorio ed ove non proceda all'estradizione di tale individuo verso uno degli Stati Parte che hanno stabilito la loro giurisdizione ai sensi dei par. 1. o 2.
4. Quando più Stati Parte reclamano la propria giurisdizione sui reati previsti dall'articolo 2, gli Stati Parte interessati dovranno impegnarsi per coordinare adeguatamente le proprie azioni, in particolare per quanto riguarda le condizioni per l'esercizio dell'azione penale e le modalità di reciproca assistenza legale.
5. Questa Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata conformemente alla legislazione nazionale.

(...)

Art. 8
Gli Stati Parte devono cooperare nell'attività di prevenzione dei reati previsti dall'Articolo 2, in particolare devono:
(a) adottare tutti i possibili provvedimenti e modificare, ove necessario, la legislazione nazionale, al fine di prevenire e contrastare, nell'ambito dei rispettivi territori, qualsiasi atto preparatorio da parte di chiunque ed in qualsiasi maniera, finalizzato a commettere detti reati all'interno o al di fuori del territorio nazionale, ivi compresi:
(i) provvedimenti che vietino, all'interno del proprio territorio, la creazione e l'operatività di installazioni e di campi di addestramento al fine di commettere, all'interno o al di fuori del proprio territorio nazionale, i reati di cui all'articolo 2; e
(ii) misure volte a proibire attività illecite da parte di persone, gruppi ed organizzazioni che incoraggiano, istigano, organizzano, finanziano consapevolmente o si impegnano nella esecuzione, all'interno o al di fuori del proprio territorio nazionale, dei reati previsti dall'articolo 2.
(b) provvedere allo scambio di notizie accurate e verificate, ai sensi della legislazione nazionale, e coordinare misure amministrative e non, idonee ad impedire che vengano commessi i reati di cui all'articolo 2.

(...)

Art. 10
1. Qualora si abbia notizia della presenza di una persona nel territorio di uno Stato Parte, che abbia commesso o che si presume si sia resa responsabile di un reato di cui all'articolo 2, lo Stato interessato deve adottare le necessarie misure, conformemente alla legislazione nazionale, in modo da poter svolgere indagini sui fatti descritti dall'informazione.
2. Dopo essersi assicurato dell'esistenza di motivi sufficienti, lo Stato Parte in cui si trova la persona responsabile del reato, o presunta tale, deve adottare i necessari provvedimenti, in base alla propria legislazione nazionale, in modo da assicurare la disponibilità della persona ai fini di un procedimento penale o della relativa estradizione.
3. Un individuo nei confronti del quale siano stati adottati i provvedimenti di cui al paragrafo 2, ha la facoltà di:
(a) informare tempestivamente il più vicino rappresentante dello Stato di cui è cittadino o alternativamente il Paese che dispone dell'autorizzazione ad esercitarne la tutela dei diritti o, qualora si tratti di apolide, lo Stato ove risiede abitualmente;
(b) ricevere un rappresentante di quello Stato;
(c) essere informato sui suoi diritti di cui ai paragrafi (a) e (b).
4. I diritti enunciati al paragrafo 3 devono essere esercitati in conformità con le leggi ed i regolamenti dello Stato in cui si trova il responsabile del reato, o presunto tale, a condizione che i predetti regolamenti e leggi ne permettano la piena efficacia per gli scopi ai quali i diritti accordati al paragrafo 3 sono intesi.
5. Le norme contenute nei paragrafi 3 e 4 non dovranno pregiudicare il diritto di qualsiasi Stato Parte che ne rivendichi la giurisdizione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, comma (b), o paragrafo 2, comma (b), di invitare il Comitato Internazionale della Croce Rossa a comunicare e a far visita al presunto responsabile del reato.
6. Nel caso in cui uno Stato Parte, ai sensi del presente articolo, tragga in arresto un individuo, deve immediatamente informare, direttamente o attraverso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, gli Stati Parte che hanno la relativa giurisdizione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 o 2 e, se opportuno, anche altri Stati Parte, circa l'avvenuto arresto e sui motivi che autorizzano la detenzione. Lo Stato che conduce l'indagine, secondo quanto previsto nel paragrafo 1, deve immediatamente informare i predetti Stati Parte sull'esito dell'indagine ed indicare le proprie intenzioni circa l'esercizio della propria giurisdizione.

(...)

Art. 12
L'individuo tratto in arresto, o nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti o azioni legali ai sensi della presente Convenzione, deve ottenere la garanzia di un giusto trattamento, compreso il godimento di tutti i diritti e garanzie, in conformità con la legge dello Stato sul cui territorio tale individuo si trova e con le norme del diritto internazionale, ivi compreso il diritto internazionale in materia di diritti umani.

(...)

Art. 14
Nessuno dei reati di cui all'articolo 2, né le azioni che costituiscono un reato, entro i limiti e così come definiti in uno dei trattati elencati nell'Allegato, sarà considerato, ai fini della estradizione o della reciproca assistenza legale, alla stregua di un reato politico o di un reato connesso ad un reato politico, o ispirato da motivazioni politiche. Di conseguenza, una richiesta di estradizione o di assistenza legale non può essere rifiutata adducendo come unica motivazione il fatto che essa riguarda un reato politico o un reato connesso ad un reato politico, oppure di ispirazione politica.

Art. 15
Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata in termini di obbligo ad estradare, o a garantire reciproca assistenza legale, ove lo Stato Parte richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione, per i reati previsti dall'articolo 2, o di reciproca assistenza legale riferita a tali reati, sia stata inoltrata al fine di perseguire o punire un individuo per motivi di razza, religione, nazionalità, etnia od opinioni politiche, ovvero nel caso in cui il soddisfare tale richiesta pregiudichi la posizione dell'individuo in questione sulla base di una qualsiasi di queste ragioni.

Art. 16
1. Un individuo che sia detenuto, o stia scontando una condanna nel territorio di uno Stato Parte e di cui sia richiesta da parte di un altro Stato Parte la presenza ai fini di identificazione, testimonianza, ovvero per assistere nell'acquisizione di prove ai fini di indagini o di perseguimento dei reati ai sensi della presente Convenzione, potrà essere trasferito solo nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) l'individuo esprima liberamente il proprio consenso informato e,
(b) le competenti Autorità di entrambi gli Stati Parte concordino sull'opportunità di tale iniziativa, ferme restando tali condizioni.
2. Ai fini del presente articolo:
(a) lo Stato verso il quale l'individuo sarà trasferito deve esercitare l'autorità ed avrà l'obbligo di garantire la detenzione dell'individuo, salvo eventuale differente richiesta o autorizzazione da parte dello Stato cedente;
(b) lo Stato destinazione del trasferimento deve, con tempestività, adempiere all'obbligo di riconsegna della persona detenuta allo Stato cedente, secondo quanto precedentemente disposto, ovvero secondo quanto concordato dalle competenti Autorità di entrambi i Paesi;
(c) lo Stato destinazione del trasferimento non richiederà allo Stato cedente di avviare la procedura di estradizione per ottenerne il ritorno;
(d) il periodo detentivo trascorso nello Stato in cui l'individuo è stato trasferito dovrà essere computato ai fini del periodo totale di reclusione da scontare nello Stato di provenienza.
3. A meno che lo Stato Parte, dal quale la persona deve essere trasferita ai sensi del presente articolo, concordi in tal senso, l'individuo, qualunque sia la sua nazionalità, una volta giunto nello Stato di destinazione, non deve essere perseguito penalmente o detenuto, o sottoposto ad alcuna restrizione della libertà per reati o condanne avvenuti in periodi antecedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato da cui tale persona era stata trasferita.

(...)

Art. 18
1. Nessuna disposizione della presente Convenzione può limitare altri diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e degli individui secondo quanto previsto dalle norme di diritto internazionale, con riferimento in particolare alle finalità ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite e del Diritto Umanitario Internazionale.
2. Le attività delle "Forze Armate" durante un "conflitto armato", secondo l'interpretazione di tali termini presente nel diritto internazionale sono regolate da tale diritto e non sono disciplinate dalla presente Convenzione, né lo sono quelle attività delle Forze Armate di uno Stato compiute nell'espletamento delle funzioni ufficiali, in quanto disciplinate da altre norme di diritto internazionale.

Art. 19
Lo Stato Parte in cui il presunto trasgressore è perseguito penalmente, ai sensi della legislazione nazionale o delle procedure applicabili, comunica il risultato finale dei procedimenti penali al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che deve informare gli altri Stati Parte.

Art. 20
Gli Stati Parte devono adempiere ai loro obblighi ai sensi della presente Convenzione in conformità con i principi di pari sovranità e di integrità territoriale degli Stati, e di non ingerenza nelle questioni interne degli altri Stati.

Art. 21
Nessuna parte della presente Convenzione deve limitare altri diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e degli individui previsti dal diritto internazionale e dalle finalità della Carta delle Nazioni Unite e del Diritto Umanitario Internazionale.

Art. 22
Nessuna parte della presente Convenzione autorizza uno Stato Parte ad esercitare, sul territorio di un altro Stato Parte, la giurisdizione o l'espletamento di funzioni che sono esclusivamente riservate alle autorità di quello Stato sulla base della legislazione nazionale in vigore in tale Stato.

Art. 23
1. Qualunque contenzioso tra due o più Stati Parte relativo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia risolvibile, in tempi ragionevoli, tramite negoziati, deve, su richiesta di uno di essi, essere sottoposto ad arbitrato. Qualora, entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, le Parti non riescano a giungere ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi delle Parti può deferire, facendone richiesta, il contenzioso alla Corte Internazionale di Giustizia, ai sensi dello Statuto della Corte.
2. Ciascuno Stato può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione, o adesione ad essa, dichiarare di non considerarsi vincolato dal paragrafo 1. Gli altri Stati Parte non devono essere vincolati dal paragrafo 1 in relazione a qualunque Stato Parte che ha espresso tale riserva.
3. Qualunque Stato che abbia espresso una riserva, ai sensi del paragrafo 2, può ritirare la riserva in qualunque momento tramite una notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

(...)


(*) La presente bozza di Convenzione, secondo quanto stabilito dalla Risoluzione A/RES/55/158 adottata dall'Assemblea Generale il 30.1.2001, è stata esaminata da un Comitato ad hoc riunitosi dal 12 al 23 febbraio 2001. In conformità a quanto stabilito dalla predetta Risoluzione, la bozza di Convenzione verrà riesaminata nel corso della 56a sessione dell'Assemblea Generale tra il 15 e il 26 ottobre 2001, nell'ambito di apposito gruppo di lavoro.
Traduzione e stralcio a cura della Redazione.

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